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Articolo 10
Riesame
1. Entro il 7 giugno 2025 la Commissione effettua un riesame della direttiva e presenta una relazione sulle principali conclusioni al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo. La relazione è pubblicata ed è messa a disposizione del pubblico sul sito web della Commissione.
2. Gli Stati membri forniscono alla Commissione tempestivamente le informazioni pertinenti e necessarie per preparare la relazione di cui al paragrafo 1.
Articolo 10
Riesame
1. Entro il 7 giugno 2025 la Commissione effettua un riesame della direttiva e presenta una relazione sulle principali conclusioni al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo. La relazione è pubblicata ed è messa a disposizione del pubblico sul sito web della Commissione.
2. Gli Stati membri forniscono alla Commissione tempestivamente le informazioni pertinenti e necessarie per preparare la relazione di cui al paragrafo 1.
Articolo 11
Disposizioni transitorie
Gli accordi sull'esercizio del diritto d'autore e dei diritti connessi relativi agli atti di comunicazione al pubblico di opere o d altro materiale protetto, su filo o senza filo, e la messa a disposizione del pubblico di opere o d altro materiale protetto, su filo o senza filo, in maniera tale che ciascuno possa accedere ad esse dal luogo e nel momento da esso scelti, che hanno luogo nel corso della fornitura di un servizio_online_accessorio nonché per le azioni di riproduzione necessarie per la fornitura, l'accesso o l'uso di tale servizio online, che sono in vigore il 7 giugno 2021, sono soggetti all'articolo 3 a decorrere dal 7 giugno 2023 se scadono dopo tale data.
Le autorizzazioni ottenute per gli atti di comunicazione al pubblico di cui all'articolo 8 che sono in vigore al 7 giugno 2021 sono soggette all'articolo 8 a decorrere dal 7 giugno 2025 se scadono dopo tale data.
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